IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 1, comma 6, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 gennaio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro delle finanze;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti correzioni e aggiunte:
   nell'art.  13, commi 4 e 5, le parole: "redditi di lavoro autonomo
o di impresa" sono sostituite  con  le  parole:  "redditi  di  lavoro
autonomo e di impresa";
   nell'art.  16, comma 1, lettera d), sono aggiunte, dopo le parole:
"rapporti di agenzia", le parole: "delle persone fisiche";
   nell'art.  16, comma 1, lettera g), sono aggiunte, dopo la parola:
"aziende", le parole: "possedute da piu' di cinque anni";
   nell'art. 16, comma 1, lettera m), le parole: "tra la costituzione
della societa', la comunicazione del recesso" sono sostituite con  le
parole:  "tra  la  costituzione della societa' e la comunicazione del
recesso";
   nell'art.  16,  comma  3,  sono  aggiunte,  dopo le parole: "Per i
redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1", le parole:  "e
per   quelli  indicati  alle  lettere  da  g)  a  n)  non  conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali";
   la  disposizione dell'art. 16, comma 4, e' trasferita nell'art. 9,
quale comma 5;
   nell'art. 20, comma 2, lettera d), le parole: "corrisposti a" sono
sostituite con le parole: "conseguiti da";
   nell'art. 41, comma 1, lettera e), la parola: "uili" e' sostituita
con la seguente: "utili";
   nell'art.  44,  comma  3, le parole: "quando l'utile e' soggetto a
ritenuta alla fonte a titolo  di  imposta"  sono  sostituite  con  le
parole:  "nell'applicazione  delle  ritenute  alla fonte. Il capitale
sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza e' assunto al netto  della
parte  derivante  dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi
da quelli indicati nel comma 1";
   nell'art.  54,  comma  4, la parola: "decimo" e' sostituita con la
seguente: "nono";
   nell'art.  55,  comma  2,  le  parole: "puo' essere accantonata ai
sensi" sono sostituite con le parole: "concorre a formare il  reddito
a norma";
   nell'art.  58,  comma  1,  lettera c), le parole: "del rapporto di
agenzia" sono sostituite con le parole: "di rapporti di agenzia delle
persone fisiche";
   nell'art.  61,  comma  5,  secondo periodo, sono aggiunte, dopo le
parole: "dei versamenti", le parole: "e delle remissioni di debito";
   nell'art.   61,   comma   5,  terzo  periodo,  le  parole:  "Nella
determinazione del valore normale" sono  sostituite  con  le  parole:
"Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo";
   nell'art.   75,   comma  1,  le  parole:  "sono  deducibili"  sono
sostituite con le parole: "concorrono a formarlo";
   nell'art. 75, comma 2, lettera a), le parole: ", se diversa," sono
sostituite con le parole: ", se diversa e successiva,";
   nell'art.  75,  comma  4,  le  parole:  "certi  e  precisi."  sono
sostituite con le parole: "certi e precisi,  salvo  quanto  stabilito
per le apposite scritture nel successivo comma 6.";
   nell'art.  76,  comma  5,  le  parole:  "se  ne deriva aumento del
reddito." sono sostituite con le parole: "se ne  deriva  aumento  del
reddito;  la  stessa  disposizione  si applica anche se ne deriva una
diminuzione del reddito, ma  soltanto  in  esecuzione  degli  accordi
conclusi  con  le  autorita'  competenti degli Stati esteri a seguito
delle speciali  'procedure  amichevoli'  previste  dalle  convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.";
   nell'art.  79,  comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che
concorrono  a  formare  il reddito d'impresa pur non risultando dalle
registrazioni e annotazioni di cui al comma 6,  la  disposizione  del
terzo periodo del comma 4 dell'art. 75.";
   nell'art.  84,  comma  1,  le parole: "non sono o non devono" sono
sostituite con le parole: "non sono e non devono";
   nell'art.  107,  comma 3, le parole da "la societa' o l'ente" alla
fine sono sostituite con le parole: "la eccedenza costituisce credito
d'imposta agli effetti dell'art. 94";
   nell'art.  109, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"; per i  beni  adibiti  promiscuamente  all'esercizio  di  attivita'
commerciali  e  di  altre  attivita'  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 67, comma 10.";
   nell'art. 113, comma 1, sono aggiunte, dopo la parola: "conto", le
parole: "dei profitti e delle perdite";
   nell'art.  118, comma 2, le parole: "immobili relativi all'impresa
che non  costituiscono  beni  strumentali"  sono  sostituite  con  le
parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1.";
   nell'art.  122,  comma 4, le parole: "e' ridotto del 15 per cento"
sono sostituite con le parole: "e' ridotto al 36 per cento";
   nell'art. 124, comma 4, le parole: "immobili non strumentali" sono
sostituite con le parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1";
   nell'art.  125,  comma  4, le parole: "ciascuno degli immobili non
strumentali compresi nel fallimento" sono sostituite con  le  parole:
"ciascuno  degli  immobili  di  cui all'art. 57, comma 1, e di quelli
personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento";
   la disposizione dell'art. 125, comma 5, e' trasferita nell'art. 54
come comma 6;
   nell'art.  131,  comma  1,  le  parole:  "dopo  l'accettazione  di
eredita'"  sono  sostituite  con  le  parole:  "dopo   l'accettazione
dell'eredita'".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            Il  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e'  stato  pubblicato  nel  suppl. ord. n. 1 alla
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  302  del  31
          dicembre  1986  ed  e' entrato in vigore, a norma dell'art.
          136, il 1› gennaio  1988  con  effetto  per  i  periodi  di
          imposta  che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987 (si veda
          anche l'art. 36 del presente decreto).
          Nota alle premesse:
             L'art.  1, comma 6, della legge 29 dicembre 1987, n. 550
          (Nuovo termine per l'emanazione dei  testi  unici  previsti
          dall'articolo  17  della  legge  9  ottobre 1971, n. 825, e
          successive modificazioni  ed  integrazioni),  prevede  che:
          "Con  decreti del Presidente della Repubblica aventi valore
          di legge ordinaria da emanare, su proposta  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  di  concerto con il Ministro
          delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  di  ciascun  testo  unico, saranno apportate le
          modificazioni  necessarie  per  inserirvi  le  disposizioni
          legislative  pubblicate  fino all'anzidetta data di entrata
          in  vigore;  potranno  essere   emanate   inoltre,   almeno
          quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore
          di  ciascun  testo  unico,  le  eventuali  disposizioni  di
          attuazione    e    transitorie    strettamente   necessarie
          all'entrata in vigore della normativa  in  essi  contenuta;
          saranno altresi' emanate, entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, le disposizioni  di
          attuazione    e    transitorie    strettamente   necessarie
          all'entrata in vigore del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  comprese  quelle  in
          materia  di  accertamento  e di riscossione necessarie fino
          all'emanazione  dei  relativi  testi  unici,   nonche'   le
          disposizioni   occorrenti   per  il  miglior  coordinamento
          sistematico-formale  delle  norme  contenute  nel  predetto
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, e per correggere
          errori materiali".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 13, commi 4 e 5, del testo unico
          delle imposte sui redditi,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
             "4.   Se   alla   formazione   del  reddito  complessivo
          concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui  al
          comma  1  dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo
          79,  spetta  una   detrazione   dall'imposta   lorda,   non
          cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire 150
          mila se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di  lavoro
          autonomo  e  di  impresa  non  supera 6 milioni di lire. La
          detrazione non compete per i  redditi  di  lavoro  autonomo
          determinati   forfetariamente   ai   sensi   del   comma  7
          dell'articolo 50 e per i  redditi  di  impresa  determinati
          forfetariamente  ai  sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare
          complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa  e'
          superiore  a  6 milioni di lire, la detrazione spetta nella
          misura necessaria ad evitare che il  complessivo  ammontare
          residuo  di  tali  redditi  scenda  al disotto dell'importo
          risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita  della
          detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro
          autonomo o di impresa pari a 6 milioni di lire.
             5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a
          quelle previste nell'articolo 12 e  fino  alla  concorrenza
          dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e
          di impresa  che  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          complessivo".
             -  Il  testo  dell'art. 16 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  16  (Tassazione  separata).  -  1.  L'imposta  si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
               a)  trattamento  di  fine rapporto di cui all'articolo
          2120 del codice civile e indennita' equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere  a)  e
          g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'articolo 2122 del codice  civile;  altre  indennita'  e
          somme   percepite  una  volta  tanto  in  dipendenza  della
          cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita'  di
          preavviso,  le  somme risultanti dalla capitallizzazione di
          pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo  di  non
          concorrenza si sensi dell'articolo 2125 del codice civile;
              b)  emolumenti  arretrati  relativi  ad anni precedenti
          percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi  i
          compensi  e  le  indennita' di cui alle lettere a) e g) del
          comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui
          al comma 2 dell'articolo 46;
               c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti
          di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di  cui  al
          comma  2  dell'articolo  49,  se  il diritto all'indennita'
          risulta da atto di  data  certa  anteriore  all'inizio  del
          rapporto;
              d)  indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia
          delle persone fisiche;
              e)  indennita'  percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
              f)  indennita'  percepite da sportivi professionisti al
          termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo  comma
          dell'articolo  4  della  legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
              g)  plusvalenze,  compreso  il  valore  di  avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
              h)  indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al
          conduttore  in  caso  di  cessazione  della  locazione   di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare;
              i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche
          in forma assicurativa, dei danni consistenti nella  perdita
          di redditi relativi a piu' anni;
              l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
          normale dei beni assegnati ai soci delle societa'  indicate
          nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione
          del capitale o agli eredi in caso di  morte  del  socio,  e
          redditi  imputati  ai  soci  in dipendenza di liquidazione,
          anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo  di
          tempo  intercorso  tra  la costituzione della societa' e la
          comunicazione   del   recesso   o    dell'esclusione,    la
          deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio
          o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni;
              m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore
          normale dei beni assegnati ai  soci  di  societa'  soggette
          all'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche nei casi
          di recesso, riduzione del capitale  e  liquidazione,  anche
          concorsuale,  se  il  periodo  di  tempo  intercorso tra la
          costituzione della societa' e la comunicazione del  recesso
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
              n)  redditi  compresi  nelle somme o nel valore normale
          dei beni attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti  e  dei
          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma 1
          dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta  alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni.
             2.  I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
          1 sono esclusi dalla tassazione separata se  conseguiti  da
          societa'  in  nome collettivo o in accomandita semplice: se
          conseguiti da persone  fisiche  nell'esercizio  di  imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia  fatta  richiesta  nella  dichiarazione   dei   redditi
          relativa   al   perdiodo  di  imposta  al  quale  sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa.
             3.  Per  i  redditi indicati alle lettere da a) a f) del
          comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a  n)  non
          conseguiti   nell'esercizio   di   imprese  commerciali  il
          contribuente ha facolta' di non avvalersi della  tassazione
          separata    facendolo    constare    espressamente    nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione".
             - Il testo dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  9 (Determinazione dei redditi e delle perdite). -
          1. I redditi e le  perdite  che  concorrono  a  formare  il
          reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per
          ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei  successivi
          capi,  in  base  al  risultato complessivo netto di tutti i
          cespiti che rientrano nella stessa categoria.
             2.  Per  la determinazione dei redditi e delle perdite i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera  sono  valutati  secondo il cambio del giorno in cui
          sono stati percepiti o sostenuti o del  giorno  antecedente
          piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
          cui sono stati percepiti o  sostenuti:   quelli  in  natura
          sono  valutati  in  base  al  valore normale dei beni e dei
          servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimento  in
          societa'  o  in  altri  enti  si considera corrispettivo il
          valore normale delle azioni o titoli similari  ricevuti  se
          quotati  in borsa o negoziati al mercato ristretto e quello
          dei beni conferiti in ogni altro caso.
             3.  Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
          4 per i beni  ivi  considerati,  si  intende  il  prezzo  o
          corrispettivo  mediamente  praticato per i beni e i servizi
          della stessa specie o similari,  in  condizioni  di  libera
          concorrenza  e  al  medesimo stadio di commercializzazione,
          nel tempo e nel luogo in cui i beni o  servizi  sono  stati
          acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
          piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si
          fa  riferimento,  in  quanto  possibile,  ai listini o alle
          tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i  servizi  e,
          in  mancanza,  alle mercuriali e ai listini delle camere di
          commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
          sconti  d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
          dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
             4. Il valore normale e' determinato:
               a)  per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati
          in borsa o negoziati al mercato  ristretto,  in  base  alla
          media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo
          trimestre;
               b)  per  le altre azioni, per le quote di societa' non
          azionarie e per i  titoli  o  quote  di  partecipazione  al
          capitale  di enti diversi dalle societa', in proporzione al
          valore del patrimonio netto della societa' o  ente  ovvero,
          per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
          complessivo dei conferimenti;
               c)  per  le obbligazioni e gli altri titoli diversi da
          quelli indicati alle lettere a) e b),  comparativamente  al
          valore  normale  dei titoli aventi analoghe caratteristiche
          quotati in borsa o negoziati al  mercato  ristretto  e,  in
          mancanza, in base ad altri elementi certi.
             5.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi le disposizioni
          relative alle cessioni a titolo oneroso valgono  anche  per
          gli  atti  a  titolo  oneroso  che importano costituzione o
          trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  per  i
          conferimenti in societa'".
            -  Il  testo  dell'art. 20, comma 2 lettera d), del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente:
             "2.  Indipendentemente  dalle  condizioni  di  cui  alle
          lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti
          nel  territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato o da  stabili
          organizzazioni   nel  territorio  stesso  di  soggetti  non
          residenti;
             (omissis).
              d)  i  compensi  conseguiti  da  societa'  o  enti  non
          residenti  per  prestazioni  artistiche   o   professionali
          effettuate per loro conto nel territorio dello Stato".
             -  Il testo dell'art. 41, comma 1, lettera e), del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente:
             "Sono redditi di capitali:
              (omissis).
              e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
          ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  salvo il disposto della lettera d) del comma 2
          dell'articolo 49".
             Si  trascrive,  per opportuna conoscenza, anche il testo
          dell'art.  49, comma 2,  lettera  d),  del  predetto  testo
          unico:
             "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
             (omissis).
              d) le partecipazionni agli utili spettanti ai promotori
          e ai soci fondatori di societa' per azioni, in  accomandita
          per azioni e a responsabilita' limitata".
             -  Il  testo  dell'art. 44 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  44 (Utili da partecipazione in societa' ed enti).
          - 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai
          soci  delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche a titolo di ripartizione  di  riserve  o
          altri  fondi  costituiti con sopraprezzi di emissione delle
          azioni o quote, con interessi  di  conguaglio  versati  dai
          sottoscrittori  di  nuove  azioni  o  quote,  con avanzi di
          fusione, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in
          conto  capitale  e  con  saldi  di  rivalutazione monetaria
          esenti da imposta.
             2.  In  caso  di  aumento  del capitale sociale mediante
          passaggio di riserve o altri fondi  a  capitale  le  azioni
          gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
          nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
          utili  per  i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura in cui
          l'aumento e' avvenuto  mediante  passaggio  a  capitale  di
          riserve  o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la
          riduzione   del   capitale    esuberante    successivamente
          deliberata   e'  considerata  distribuzione  di  utili:  la
          riduzione si imputa con precedenza alla parte  dell'aumento
          complessivo  di  capitale derivante dai passaggi a capitale
          di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma  1,
          a  partire  dal meno recente, ferme restando le norme delle
          leggi in materia di rivalutazione monetaria che  dispongono
          diversamente.
             3.  Le  somme  o il valore normale dei beni ricevuti dai
          soci  in  caso  di  recesso,  di  riduzione  del   capitale
          esuberante   o  di  liquidazione  anche  concorsuale  della
          societa' costituiscono utile per la  parte  che  eccede  la
          quota  del  capitale sociale e delle riserve o fondi di cui
          al comma 1 rappresentata dalle azioni  o  quote  annullate,
          diminuita o aumentata della differenza fra il prezzo pagato
          per l'acquisto di queste e il loro prezzo di emissione.  Di
          questa  differenza  non  si  tiene  conto nell'applicazione
          delle ritenute alla fonte. Il capitale sociale ai fini  del
          calcolo  dell'eccedenza  e'  assunto  al  netto della parte
          derivante dal passaggio  a  capitale  di  riserve  o  fondi
          diversi da quelli indicati nel comma 1.
             -  Il  testo  dell'art. 54 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze
          dei beni relativi all'impresa, diversi da  quelli  indicati
          nel  comma  1  dell'articolo  53,  concorrono  a formare il
          reddito:
               a)  se  sono  realizzate  mediante  cessione  a titolo
          oneroso;
               b)  se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni;
               c) se sono iscritte al bilancio;
               d)  se i beni vengono destinati al consumo personale o
          familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci.
             2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          la  plusvalenza  e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo  o  l'indennizzo  conseguito,  al netto degli
          oneri accessori di diretta  imputazione,  e  il  costo  non
          ammortizzato.   Se   il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
          in denaro eventualmente pattuito.
             3.  Nell'ipotesi  di  cui alla lettera d) del comma 1 la
          plusvalenza e' costituita dalla differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
             4.  Le  plusvalenze  realizzate  determinate a norma del
          comma 2 concorrono a  formare  il  reddito,  a  scelta  del
          contribuente,  per l'intero ammontare nell'esercizio in cui
          sono state realizzate o in  quote  costanti  nell'esercizio
          stesso e nei successivi ma non oltre il nono.
             5.  Concorrono  alla  formazione  del  reddito  anche le
          plusvalenze  delle   aziende,   compreso   il   valore   di
          avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
          titolo  oneroso:  le  disposizioni  del  comma  4  non   si
          applicano  quando  ne e' richiesta la tassazione separata a
          norma del comma 2 dell'articolo 16".
             -  Il testo dell'art. 55, comma 2, del testo unico delle
          imposte sui redditi, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
             "2.  Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art.  54 vengono conseguite per ammontare superiore  a
          quello  che  ha concorso a formare il reddito in precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo".
             -  Il testo dell'art. 58, comma 1, lettera c), del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente:
             "1. Non concorrono alla formazione del reddito:
              (omissis).
              c)  le  indennita'  per  la  cessazione  di rapporti di
          agenzia delle persone fisiche".
             Il  testo  dell'art.  61, comma 5, del testo unico delle
          imposte sui redditi, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
             "5.  L'ammontare  dei versamenti fatti a fondo perduto o
          in conto capitale alla societa' emittente, o della rinuncia
          ai  crediti  derivanti  da  precedenti  finanziamenti  alla
          societa' stessa, si  aggiunge  al  costo  delle  azioni  in
          proporzione   alla   quantita'  delle  singole  voci  della
          corrispondente categoria. Non si tiene tuttavia  conto  dei
          versamenti  e  delle  remissioni  di  debito  effettuati  a
          copertura di perdite per la parte che eccede il  patrimonio
          netto   della   societa'   emittente   risultante  dopo  la
          copertura. Nella determinazione, a norma del comma  3,  del
          valore  minimo  delle  azioni  non  quotate  in borsa e non
          negoziate nel mercato ristretto  non  si  tiene  conto  dei
          versamenti  e  delle remissioni di debito fatti a copertura
          di perdite della societa' emittente".
             -  Il  testo  dell'art. 75 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  75.  (Norme  generali  sui componenti del reddito
          d'impresa). 1. I ricavi, le spese e  gli  altri  componenti
          positivi  e  negativi,  per i quali le precedenti norme del
          presente capo non  dispongono  diversamente,  concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
          tali condizioni.
             2.   Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
               a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
               b)  i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          cotrattti   di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e  altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
             3.  I  ricavi,  gli  altri  proventi di ogni genere e le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano  imputati al conto dei profittti e delle perdite.
             4.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio  di  competenza.   Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita'  alle  precedenti  norme  del presente capo che
          dispongono o consentono il rinvio. Le  spese  e  gli  oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
          non risultando imputati al  conto  dei  profittti  e  delle
          perdite  concorrono  a  formare il reddito, sono ammessi in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi  e  precisi,  salvo  quanto stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.
             5.  Le  spese  e  gli  altri componenti negativi diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare il reddito; se si  riferiscono  indistintamente  ad
          attivita'  o  beni  produttivi di proventi computabili e ad
          attivita' o beni produttivi  di  proventi  non  computabili
          nella  determinazione  del  reddito  sono deducibili per la
          parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2  e  3
          dell'articolo 63.
             6.  Le  spese e gli altri componenti negativi, di cui e'
          prescritta la registrazione in apposite scritture contabili
          ai  fini  delle  imposte  sui  redditi, non sono ammessi in
          deduzione se la registrazione e' stata omessa  o  e'  stata
          eseguita   irregolarmente,   salvo   che   si   tratti   di
          irregolarita' meramente formali".
             -  Il testo dell'art. 76, comma 5, del testo unico delle
          imposte sui redditi, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
             "5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
          societa' non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  che
          controllano  direttamente  o indirettamente l'impresa o che
          sono  controllate  dalla  stessa  societa'  che   controlla
          l'impresa  sono valutati in base al valore normale dei beni
          ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti,
          determinato  a  norma del comma 2, se ne deriva aumento del
          reddito; la stessa disposizione  si  applica  anche  se  ne
          deriva   una   diminuzione  del  reddito,  ma  soltanto  in
          esecuzione  degli  accordi  conclusi   con   le   autorita'
          competenti  degli  Stati  esteri  a  seguito delle speciali
          "procedure   amichevoli"   previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa   esplica
          attivita'  di  vendita  e  collocamento  di materie prime o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti".
             -  Il  testo  dell'art. 79 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei
          soggetti che secondo le norme del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al
          regime di contabilita' semplificata e non hanno optato  per
          il  regime  ordinario  e'  costituito  dalla differenza tra
          l'ammontare dei ricavi di cui  all'articolo  53  conseguiti
          nel  periodo  di  imposta,  comprensivi degli interessi per
          dilazione di pagamento  e  moratori,  e  l'ammontare  delle
          spese   documentate   sostenute   nel  periodo  stesso.  La
          differenza e'  aumentata  delle  plusvalenze,  o  diminuita
          delle  minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o
          dell'articolo 66.
             2.  La  differenza,  salvo che siano tenute le scritture
          ausiliarie di magazzino, e' colcolata  senza  tenere  conto
          delle  esigenze  iniziali  e  delle  rimanenze finali e con
          esclusione della parte delle spese per  acquisto  di  merci
          destinate  alla  rivendita  che  eccede il 75 per cento dei
          ricavi e della parte delle spese per  acquisto  di  materie
          prime  e  sussidiarie,  semilavorati  e merci, destinati ad
          essere impiegati nella produzione, che  eccede  il  50  per
          cento  dei  ricavi.  L'eccedenza  e'  deducibile nei cinque
          periodi di imposta successivi in  quote  costanti  o  nella
          maggior misura consentita dai suindicati limiti.
             3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche
          quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il  cui
          costo  unitario  non  sia superiore a 1 milione di lire. Le
          quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le
          disposizioni  degli  articoli 67 e 68, a condizione che sia
          tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le  perdite  di
          beni  strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a
          norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna  deduzione  a
          titolo di accantonamento.
             4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non
          concorrono a formare il reddito d'impresa; ma concorrono  a
          formare  il reddito complessivo del contribuente secondo le
          disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non
          si   considerano   conseguiti   nell'esercizio  di  imprese
          commerciali agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della
          lettera b) del comma 2 dell'articolo 49.
             5.   Si   applicano,   oltre  a  quelle  richiamate  nei
          precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli  57,
          58,  63, 65 e 78, ai commi 1 e 2 dell'articolo 62, ai commi
          1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 5 e 6 dell'articolo 75,
          ai  commi  1,  2,  3  e  6  dell'articolo  76  e al comma 1
          dell'articolo 77. Si applica inoltre,  con  riferimento  ai
          ricavi  e  alle  plusvalenze  che  concorrono  a formare il
          reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni  e
          annotazioni  di  cui  al comma 6, la disposizione del terzo
          periodo del comma 4 dell'art.  75.
             6.  Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si
          considerano conseguiti e le spese si considerano  sostenute
          nel  periodo  di imposta in cui le relative operazioni sono
          state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate  agli
          effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e a norma del
          terzo comma dell'articolo 18  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i
          soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette  a
          registrazione   agli   effetti   dell'imposta   sul  valore
          aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i  compensi  di
          lavoro  subordinato  e gli oneri fiscali, contributivi e di
          utilita' sociale, nel periodo di imposta in cui  se  ne  e'
          verificata la percezione o l'erogazione.
             7.  Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e
          per gli esercenti le  attivita'  indicate  al  primo  comma
          dell'articolo  1  del decreto del Ministro delle finanze 13
          ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288
          del  22  ottobre  1979,  il reddito d'impresa determinato a
          norma  dei  precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di
          deduzione  forfetaria  delle  spese  non documentate, di un
          importo pari alle seguenti percentuali  dell'ammontare  dei
          ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1
          per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire;
          0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di
          lire.
             8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
          per conto di terzi  il  reddito  determinato  a  norma  dei
          precedenti   commi   e'  ridotto,  a  titolo  di  deduzione
          forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per  i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione  o  delle  regioni confinanti e di lire 30 mila per
          quelli effettuati oltre tale ambito.  La  deduzione  spetta
          una  sola  volta  per  ogni  giorno  di  effettuazione  del
          trasporto, indipendentemente dal numero  dei  viaggi.  Alla
          dichiarazione   dei   redditi   deve   essere  allegato  un
          prospetto,   sottoscritto    dal    dichiarante,    recante
          l'indicazione  dei  viaggi effettuati e della loro durata e
          localita'  di  destinazione  nonche'  degli  estremi  delle
          relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di
          esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle  fatture
          o  delle  lettere  di  vettura di cui all'articolo 56 della
          legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle  di  accompagnamento,
          le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate
          fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
             9.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice".
             -  Il testo dell'art. 84, comma 1, del testo unico delle
          imposte sui redditi, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
             "1.  I  censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi
          di  natura  fondiaria  non   determinabili   catastalmente,
          ancorche'  consistenti  in prodotti del fondo o commisurati
          ad  essi,  e  i  redditi  dei  beni  immobili  situati  nel
          territorio  dello  Stato  che  non sono e non devono essere
          iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono
          a  formare  il  reddito complessivo nell'ammontare e per il
          periodo di imposta in cui sono percepiti".
             -  Il  testo dell'art. 107 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  107  (Compensazione  e  rimborso  delle eccedenze
          della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il  reddito  in
          base   al   quale   e'   stata  calcolata  e  applicata  la
          maggiorazione   dell'imposta   prevista   nel    comma    1
          dell'articolo 105 viene successivamente accertato in misura
          piu' elevata,  l'imposta  dovuta  per  l'esercizio  in  cui
          l'accertamento  e'  divenuto  definitivo  e'  ridotta di un
          importo pari  a  quello  dell'imposta  corrispondente  alla
          differenza  tra il reddito accertato e quello dichiarato, e
          comunque non superiore all'ammontare  della  maggiorazione,
          aumentato  degli  interessi  di  cui  all'articolo  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602.
             2.  Nel  caso  di successivo recupero a tassazione delle
          riserve o degli altri fondi in base  al  cui  ammontare  e'
          stata  calcolata  e applicata la maggiorazione dell'imposta
          prevista nel comma 2 dell'articolo  105,  l'imposta  dovuta
          per l'esercizio in cui il relativo accertamento e' divenuto
          definitivo  e'  ridotta  di  un  importo  pari   a   quello
          dell'imposta   corrispondente  all'ammontare  recuperato  a
          tassazione,  e  comunque  non  superiore  a  quello   della
          maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto
          articolo 44.
             3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e'
          superiore  a  quello  dell'imposta  dovuta   la   eccedenza
          costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94.
             Per  opportuna  conoscenza,  si trascrive anche il testo
          dell'art. 94 del medesimo testo unico:
             "Art.  94  (Riporto o rimborso delle eccedenze). - 1. Se
          l'ammontare  complessivo  dei  crediti  di  imposta,  delle
          ritenute  d'acconto  e  dei versamenti in acconto di cui ai
          precedenti articoli  e'  superiore  a  quello  dell'imposta
          dovuta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua  scelta,  di
          computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta  relativa
          al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso
          in sede di dichiarazione dei redditi".
             -  Il  testo dell'art. 109 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art. 109 (Determinazione dei redditi). - 1. I redditi e
          le perdite che concorrono a formare il reddito  complessivo
          degli  enti  non commerciali sono determinati distintamente
          per ciascuna categoria in base al risultato complessivo  di
          tutti  i  cespiti  che  vi rientrano.  Si applicano, se nel
          presente   capo   non   e'   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni  del  titolo I relative ai redditi delle varie
          categorie.
             2.  Nella  determinazione  del  reddito di impresa degli
          enti non commerciali  che  nel  periodo  di  imposta  hanno
          esercitato   attivita'   commerciali   senza   contabilita'
          separata  le  spese  e  gli   altri   componenti   negativi
          risultanti  in  bilancio  sono  deducibili per la parte del
          loro ammontare che corrisponde al rapporto tra  l'ammontare
          dei  ricavi  e  altri  proventi che concorrono a formare il
          reddito di impresa e l'ammontare  complessivo  di  tutti  i
          ricavi  e  proventi;  gli ammortamenti e gli accantonamenti
          sono assunti nei limiti in cui le disposizioni del capo  VI
          del  titolo I ne ammettono la deduzione; per i beni adibiti
          promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e  di
          altre  attivita' si applicano le disposizioni dell'art. 67,
          comma 10.
             3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione
          che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attivita'
          esercitate  e  a  tutti  i beni posseduti, una contabilita'
          unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondente
          alle   prescrizioni   dell'articolo   22  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600. Non
          si  applicano  agli  enti  che  relativamente all'attivita'
          commerciale esercitata siano ammessi ad uno dei  regimi  di
          determinazione  del  reddito di cui agli articoli 79 e 80 e
          non abbiano optato per il regime ordinario.
             4.  Per  gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della
          legge 20 maggio 1985,  n.  222,  che  esercitano  attivita'
          commerciali,  le  spese  relative all'opera prestata in via
          continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri
          ivi previsti".
             -  Il  testo dell'art. 113 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "1.  Per  le societa' e gli enti commerciali con stabile
          organizzazione nel territorio dello  Stato,  eccettuate  le
          societa'  semplici,  il  reddito complessivo e' determinato
          secondo le disposizioni del capo II sulla base di  apposito
          conto  dei  profitti e delle perdite relativo alla gestione
          delle  stabili  organizzazioni  e  alle   altre   attivita'
          produttive di redditi imponibili in Italia.
             2.  In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio
          dello Stato i redditi che concorrono a formare  il  reddito
          complessivo  sono  determinati  secondo le disposizioni del
          titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal
          reddito  complessivo  si  deducono,  purche'  risultino  da
          idonea  documentazione  allegata  alla  dichiarazione   dei
          redditi,  gli oneri indicati alle lettere a) e b) e da o) a
          r)  del  comma  1  dell'articolo  10,  ferma  restando   la
          disposizione  di  cui  al secondo periodo della lettera r),
          nonche' quelli di cui alle lettere c)  e  d)  dello  stesso
          articolo relativi a mutui garantiti su immobili situati nel
          territorio    dello    Stato    e    l'imposta    decennale
          sull'incremento  di  valore  degli  immobili. Si applica la
          disposizione del comma 5 dell'articolo 10.
             3.  Per  la determinazione del reddito complessivo delle
          societa' semplici e delle associazioni ad esse equiparate a
          norma   dell'articolo  5  si  applicano  in  ogni  caso  le
          disposizioni del comma 2.
             4.  Per  le  societa' di tipo diverso da quelli regolati
          nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi  1
          e  2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano
          per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali".
             - Il testo dell'art. 118, comma 2, del testo unico delle
          imposte sui redditi, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
             "2.  Per  i  redditi  degli immobili di cui all'art. 57,
          comma   1,    l'imposta    e'    applicata    separatamente
          sull'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo
          II del titolo I.
             - Il testo dell'art. 122, comma 4, del testo unico delle
          imposte sui redditi, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente:
             "4.  Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   in
          societa'  non soggetta a tale imposta le riserve costituite
          prima della trasformazione, escluse quelle di cui al  comma
          1   dell'articolo  44,  sono  imputate  ai  soci,  a  norma
          dell'articolo 5: a) nel periodo di imposta in  cui  vengono
          distribuite  o utilizzate per scopi diversi dalla copertura
          di perdite d'esercizio, se  dopo  la  trasformazione  siano
          iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b)
          nel periodo di imposta successivo alla  trasformazione,  se
          non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la
          detta indicazione.  Ai soci compete in entrambe le  ipotesi
          il  credito  di imposta di cui all'articolo 14 a condizione
          che la dichiarazione dei redditi della  societa'  rechi  le
          indicazioni  prescritte  nel  comma 7 dell'articolo 105; il
          credito di imposta non spetta per  le  riserve  di  cui  al
          comma  2 e alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 105 ed
          e' ridotto al 36 per cento per quelle di  cui  al  comma  4
          dello stesso articolo".
             -  Il  testo dell'art. 124 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  124  (Liquidazione  ordinaria).  -  1. In caso di
          liquidazione dell'impresa o della societa'  il  reddito  di
          impresa   relativo   al   periodo   compreso  tra  l'inizio
          dell'esercizio e l'inizio della liquidazione e' determinato
          in  base  ad  apposito  conto dei profitti e delle perdite,
          ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo  80  se  ne
          ricorrono  i  presupposti;  il  conto  dei profitti e delle
          perdite  deve  essere  redatto,   per   le   societa',   in
          conformita'   alle  risultanze  del  conto  della  gestione
          prescritto dall'articolo 2277 del  codice  civile.  Per  le
          imprese  individuali  la data di inizio della liquidazione,
          ai fini delle imposte sui redditi,  e'  quella  in  cui  ne
          viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento.
             2.  Per le imprese individuali e per le societa' in nome
          collettivo e in accomandita semplice il reddito di  impresa
          relativo  al  periodo  compreso  tra l'inizio e la chiusura
          della liquidazione  e'  determinato  in  base  al  bilancio
          finale,  che deve essere redatto anche nei casi di cui agli
          articoli 79 e 80.  Se  la  liquidazione  si  protrae  oltre
          l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla
          residua frazione di tale esercizio e a  ciascun  successivo
          esercizio  intermedio  e' determinato in via provvisoria in
          base al rispettivo bilancio, ovvero a  norma  dell'articolo
          79  o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti, salvo
          conguaglio in base al bilancio finale.  Se la  liquidazione
          si protrae per piu' di tre esercizi, compreso quello in cui
          ha avuto inizio, nonche' in caso  di  omessa  presentazione
          del bilancio finale, i redditi cosi' determinati, ancorche'
          gia' tassati separatamente a norma degli articoli 16 e  18,
          si  considerano  definitivi  e  ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle  persone  fisiche  concorrono  a  formare  il
          reddito   complessivo   dell'imprenditore,   dei  familiari
          partecipanti all'impresa  o  dei  soci  per  i  periodi  di
          imposta  di  competenza.  Se  la  liquidazione si chiude in
          perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
             3.  Per  le  societa'  soggette  all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche il  reddito  relativo  al  periodo
          compreso  tra  l'inizio e la chiusura della liquidazione e'
          determinato in base al bilancio finale. Se la  liquidazione
          si  protrae  oltre  l'esercizio  in  cui ha avuto inizio il
          reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio  e
          a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in
          via provvisoria  in  base  al  rispettivo  bilancio,  salvo
          conguaglio  in  base  al  bilancio  finale;  le  perdite di
          esercizio  anteriori  all'inzio  della   liquidazione   non
          compensate  nel  corso di questa ai sensi dell'articolo 102
          sono ammesse in diminuzione in sede di  conguaglio.  Se  la
          liquidazione  si  protrae  per  piu'  di  cinque  esercizi,
          compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso  di
          omessa   presentazione   del  bilancio  finale,  i  redditi
          determinati in via provvisoria si considerano definitivi  e
          ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche i
          redditi compresi nelle somme percepite o nei beni  ricevuti
          dai  soci,  ancorche'  gia'  tassati  separatamente a norma
          degli articoli 16 e 18, concorrono  a  formare  il  reddito
          complessivo per i periodi di imposta di competenza.
             4.  Per i redditi degli immobili di cui all'articolo 57,
          comma 1 compresi nella liquidazione  l'imposta  locale  sui
          redditi  si  applica in ogni caso a titolo definitivo anche
          per la frazione di esercizio e per gli  esercizi  intermedi
          di cui ai commi 2 e 3".
             -  Il testo dell'art. 125, del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  125  (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei
          casi di fallimento e di liquidazione coatta  amministrativa
          il  reddito  di  impresa  relativo  al periodo compreso tra
          l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento  o
          il  provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato
          in base al bilancio redatto dal curatore o dal  commissario
          liquidatore.  Per  le imprese individuali e per le societa'
          in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice  il  detto
          reddito   concorre   a   formare   il  reddito  complessivo
          dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o
          dei  soci relativo al periodo di imposta in corso alla data
          della dichiarazione di fallimento o del  provvedimento  che
          ordina la liquidazione.
             2.  Il  reddito  di impresa relativo al periodo compreso
          tra l'inizio e la chiusura  del  procedimento  concorsuale,
          quale  che  sia la durata di questo ed anche se vi e' stato
          esercizio provvisorio, e' costituito dalla  differenza  tra
          il  residuo  attivo  e  il  patrimonio netto dell'impresa o
          della societa' all'inizio del procedimento, determinato  in
          base ai valori fiscalmente riconosciuti.
             3.  Per le imprese individuali e per le societa' in nome
          collettivo e in accomandita semplice la differenza  di  cui
          al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di
          beni personali dell'imprenditore o dei  soci  compresi  nel
          fallimento  o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti
          personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal  curatore
          o  dal  commissario  liquidatore.  Ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
          netto   dell'imposta   locale   sui  redditi,  e'  imputato
          all'imprenditore, ai familiari partecipanti  all'impresa  o
          ai  soci  nel  periodo  di  imposta  in cui si e' chiuso il
          procedimento; se questo si chiude in perdita  si  applicano
          le  disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai
          beni  e  diritti  non  compresi  nel  fallimento  o   nella
          liquidazione  a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267, restano fermi, in  ciascun  periodo  di
          imposta,  gli  obblighi  tributari  dell'imprenditore o dei
          soci.
            4.  L'imposta  locale sui redditi afferente il reddito di
          impresa relativo al periodo di durata del  procedimento  e'
          commisurata  alla  differenza  di  cui ai commi 2 e 3 ed e'
          prelevata sulla stessa. Per i  redditi  di  ciascuno  degli
          immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali
          dell'imprenditore o dei  soci  compresi  nel  fallimento  o
          nella  liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di
          possesso rientrante nel periodo di durata del  procedimento
          ed  e'  prelevata,  nel  complessivo  ammontare, sul prezzo
          ricavato dalla vendita".
             -  Il  testo  dell'art. 54 del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze
          dei beni relativi all'impresa, diversi da  quelli  indicati
          nel  comma  1  dell'articolo  53,  concorrono  a formare il
          reddito:
               a)  se  sono  realizzate  mediante  cessione  a titolo
          oneroso;
               b)  se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni;
               c) se sono iscritte in bilancio;
               d)  se i beni vengono destinati al consumo personale o
          familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci.
             2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          la  plusvalenza  e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo  o  l'indennizzo  conseguito,  al netto degli
          oneri accessori di diretta  imputazione,  e  il  costo  non
          ammortizzato.   Se   il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
          in denaro eventualmente pattuito.
             3.  Nell'ipotesi  di  cui alla lettera d) del comma 1 la
          plusvalenza e' costituita dalla differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
             4.  Le  plusvalenze  realizzate  determinate a norma del
          comma 2 concorrono a  formare  il  reddito,  a  scelta  del
          contribuente  per  l'intero ammontare nell'esercizio in cui
          sono state realizzate o in  quote  costanti  nell'esercizio
          stesso e nei successivi ma non oltre il decimo.
             5.  Concorrono  alla  formazione  del  reddito  anche le
          plusvalenze  delle   aziende,   compreso   il   valore   di
          avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
          titolo  oneroso;  le  disposizioni  del  comma  4  non   si
          applicano  quando  ne e' richiesta la tassazione separata a
          norma del comma 2 dell'articolo 16.
             6.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di
          concordato  preventivo  non  costituisce   realizzo   della
          plusvalenze   e  minusvalenze  dei  beni,  comprese  quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento".
             -  Il testo dell'art. 131, del testo unico delle imposte
          sui redditi, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  131  (Eredita'  giacente).  -  1.  Se la giacenza
          dell'eredita' si protrae oltre il periodo  di  imposta  nel
          corso del quale si e' aperta la successione, il reddito dei
          cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo
          le  disposizioni  del titolo I, se il chiamato all'eredita'
          e' persona fisica o non e' noto, e secondo quelle del  capo
          III  del  titolo II, se il chiamato e' soggetto all'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche.  Dopo  l'accettazione
          dell'eredita' il reddito di tali cespiti concorre a formare
          il reddito complessivo dell'erede per  ciascun  periodo  di
          imposta,   compreso   quello   in   cui  si  e'  aperta  la
          successione, e  si  procede  alla  liquidazione  definitiva
          delle  relative  imposte.  I  redditi  di  cui  al  comma 3
          dell'articolo 7, se il  chiamato  all'eredita'  e'  persona
          fisica  o  non  e'  noto,  sono  in via provvisoria tassati
          separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per
          il  primo  scaglione  di  reddito,  salvo  conguaglio  dopo
          l'accettazione dell'eredita'.
             2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche nei
          casi di delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva
          o in favore di un nascituro non ancora concepito.
             3.  Nelle  ipotesi  previste  nei  commi 1 e 2 l'imposta
          locale sui  redditi  e'  applicata  in  via  definitiva  in
          ciascun periodo di imposta".